IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»  che,  in  particolare,
istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  (nel  prosieguo
«Agenzia») anche ai fini della tutela  della  sicurezza  nazionale  e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in  particolare,
gli articoli 12 e 17; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo  periodo,  del
decreto-legge  n.  82  del  2021,  che  prevedono,  in   particolare,
rispettivamente,  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentito il CIC, impartisce le  direttive  per  la  cybersicurezza  ed
emana  ogni  disposizione  necessaria  per  l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia, e che il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  l'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   si   avvalgano
dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  allo  stesso
decreto-legge; 
  Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12,  comma
1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono,  in  particolare,
rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia  regolamentare,
amministrativa e organizzativa e  che  per  il  personale  del  ruolo
dell'Agenzia, di cui  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  a),  del
richiamato decreto-legge, tenuto  conto  delle  funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico  attribuite
all'Agenzia, ne sia  dettata  la  relativa  disciplina  con  apposito
regolamento adottato anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nel
rispetto   dei   principi   generali   dell'ordinamento    giuridico,
prevedendo,  infine,  un  trattamento  economico  pari  a  quello  in
godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla  scorta
dell'equiparabilita'  delle  funzioni  svolte  e   del   livello   di
responsabilita' rivestito; 
  Visti i regolamenti recanti la disciplina del  personale  di  Banca
d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalita'  e
all'Area operativa, approvati con delibera  del  Consiglio  Superiore
della Banca d'Italia nelle sedute,  rispettivamente,  del  27  luglio
2016 e del 28 ottobre 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
settembre  2021,  recante  «Delega  di   funzioni   in   materia   di
cybersicurezza  all'Autorita'  delegata  per   la   sicurezza   della
Repubblica, prefetto  Franco  Gabrielli»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239; 
  Ritenuto  di  dare  attuazione  agli   articoli   12   e   17   del
decreto-legge, dettando la disciplina del  contingente  di  personale
addetto all'Agenzia, anche tenuto conto  delle  funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico  attribuite
all'Agenzia, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e in deroga, in  particolare,  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, mediante un  assetto  coerente  con  la  missione
istituzionale, che consenta di disporre della necessaria  dinamicita'
e modularita', nonche' al fine di assicurarne  un  pronto  avvio  nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita'; 
  Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema  di  gestione  del
personale analogo  a  quello  previsto  per  i  dipendenti  di  Banca
d'Italia, improntato ai criteri  di  flessibilita'  e  adattabilita',
tenuto anche conto delle specificita' dell'Agenzia e  delle  funzioni
volte  alla  tutela  della  sicurezza  nazionale   e   dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico e delle  caratteristiche  di  tale
ambito, connotato da particolare velocita' evolutiva ed  esigenze  di
rapida adattabilita'; 
  Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che
consente l'adozione del presente regolamento  anche  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato,  anche
tenuto  conto   dell'esigenza   di   assicurare   un   pronto   avvio
dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione  della  necessita'
di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022,  secondo  quanto
disposto  dall'articolo  17,   comma   9,   del   decreto-legge,   al
rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario  per  il
funzionamento dell'Agenzia; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI
(Lavoro  pubblico  e  privato)  della  Camera  dei  deputati,   delle
Commissioni 1ª (Affari costituzionali),  5ª  (Bilancio),  8ª  (Lavori
pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare  per
la sicurezza della Repubblica; 
  Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC); 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Personale di ruolo dell'Agenzia 
 
  1. Il personale di ruolo  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo  12,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109  (di
seguito, «decreto-legge»), e' inquadrato nell'Area manageriale e alte
professionalita' e nell'Area operativa. 
  2. Nell'Area manageriale  e  alte  professionalita',  sovraordinata
all'Area  operativa,  e'  inquadrato  il  personale  appartenente  ai
segmenti professionali di cui all'articolo 2. 
  3.  Nell'Area  operativa  e'  inquadrato  il   personale   di   cui
all'articolo 3. 
  4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c),  del  regolamento
di organizzazione e funzionamento  dell'Agenzia,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge,  tutti  i  provvedimenti
concernenti  le   nomine,   le   promozioni,   le   assegnazioni,   i
trasferimenti  e  gli  incarichi  del  personale  di  competenza  del
Direttore generale  sono  sempre  disposti  dal  Direttore  generale,
sentito il Vice Direttore generale. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  artt.  12  e  17  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  (Disposizioni  urgenti
          in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza  nazionale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: 
                «Art. 12 (Personale). - 1. Con  apposito  regolamento
          e'   dettata,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, anche in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di legge, ivi incluso il  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
          presente  decreto,  la  disciplina   del   contingente   di
          personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle  funzioni
          volte alla tutela della sicurezza  nazionale  nello  spazio
          cibernetico   attribuite   all'Agenzia.   Il    regolamento
          definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale,  e
          il  relativo   trattamento   economico   e   previdenziale,
          prevedendo, in particolare, per il  personale  dell'Agenzia
          di cui al comma 2, lettera  a),  un  trattamento  economico
          pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della
          Banca d'Italia, sulla scorta  della  equiparabilita'  delle
          funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
          La  predetta  equiparazione,   con   riferimento   sia   al
          trattamento  economico  in  servizio  che  al   trattamento
          previdenziale,  produce  effetti   avendo   riguardo   alle
          anzianita'    di    servizio     maturate     a     seguito
          dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
                2.  Il  regolamento  determina,   nell'ambito   delle
          risorse  finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 1, in particolare: 
                  a) l'istituzione di un ruolo  del  personale  e  la
          disciplina generale del rapporto d'impiego alle  dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  b) la  possibilita'  di  procedere,  oltre  che  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  attraverso   modalita'
          concorsuali,  ad  assunzioni  a  tempo   determinato,   con
          contratti di diritto privato, di soggetti  in  possesso  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,  individuati  attraverso  adeguate   modalita'
          selettive, per lo svolgimento  di  attivita'  assolutamente
          necessarie all'operativita' dell'Agenzia o  per  specifiche
          progettualita' da portare a termine in  un  arco  di  tempo
          prefissato; 
                  c) la possibilita' di avvalersi di  un  contingente
          di esperti, non superiore a cinquanta unita',  composto  da
          personale, collocato fuori ruolo o in posizione di  comando
          o altra analoga posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   personale    non
          appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso  di
          specifica   ed   elevata   competenza   in    materia    di
          cybersicurezza e di tecnologie digitali  innovative,  nello
          sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
          tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
          disseminazione,  nonche'  di  significativa  esperienza  in
          progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi  compreso   lo
          sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
          su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina  la
          composizione del contingente e il  compenso  spettante  per
          ciascuna professionalita'; 
                  d) la determinazione della percentuale massima  dei
          dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; 
                  e)  la  possibilita'  di  impiegare  personale  del
          Ministero della difesa,  secondo  termini  e  modalita'  da
          definire con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri; 
                  f) le ipotesi di incompatibilita'; 
                  g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera
          all'interno dell'Agenzia; 
                  h)  la  disciplina  e  il   procedimento   per   la
          definizione degli aspetti  giuridici  e,  limitatamente  ad
          eventuali compensi accessori,  economici  del  rapporto  di
          impiego  del  personale  oggetto  di  negoziazione  con  le
          rappresentanze del personale; 
                  i) le modalita' applicative delle disposizioni  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  il
          Codice   della   proprieta'   industriale,   ai    prodotti
          dell'ingegno   ed   alle    invenzioni    dei    dipendenti
          dell'Agenzia; 
                  l) i casi di cessazione dal servizio del  personale
          assunto a tempo  indeterminato  ed  i  casi  di  anticipata
          risoluzione dei rapporti a tempo determinato; 
                  m) quali delle disposizioni possono essere  oggetto
          di  revisione  per  effetto  della  negoziazione   con   le
          rappresentanze del personale. 
                3. Qualora le assunzioni di cui al comma  2,  lettera
          b),  riguardino  professori   universitari   di   ruolo   o
          ricercatori  universitari  confermati   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  anche
          per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
                4. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, il  numero  di  posti  previsti
          dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato  nella
          misura complessiva di trecento unita', di  cui  fino  a  un
          massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
          massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
          un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 
                5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, la dotazione organica  puo'  essere  rideterminata
          nei limiti delle risorse finanziarie destinate  alle  spese
          per il personale di  cui  all'articolo  18,  comma  1.  Dei
          provvedimenti adottati in  materia  di  dotazione  organica
          dell'Agenzia e' data tempestiva  e  motivata  comunicazione
          alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 
                6.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto o del regolamento di  cui
          al  presente  articolo  sono  nulle,  ferma   restando   la
          responsabilita' personale, patrimoniale e  disciplinare  di
          chi le ha disposte. 
                7. Il personale che presta comunque la propria  opera
          alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e'  tenuto,  anche
          dopo la cessazione  di  tale  attivita',  al  rispetto  del
          segreto  su  cio'  di   cui   sia   venuto   a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 
                8. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia e per i profili finanziari  e,  per  i  profili  di
          competenza, del COPASIR e sentito il CIC.». 
                «Art. 17 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   ispettive,   di
          accertamento  delle  violazioni  e  di  irrogazione   delle
          sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
          oltre che con proprio personale, con l'ausilio  dell'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                2.  Per  lo  svolgimento  delle   funzioni   relative
          all'attuazione   e   al   controllo   dell'esecuzione   dei
          provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
          dei ministri ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto-legge
          perimetro, l'Agenzia  provvede  con  l'ausilio  dell'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
          funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni  e  di
          irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7,  nonche'
          delle  funzioni  relative  all'attuazione  e  al  controllo
          dell'esecuzione dei  provvedimenti  assunti  da  parte  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ai    sensi
          dell'articolo 5 del  decreto-legge  perimetro,  riveste  la
          qualifica di pubblico ufficiale. 
                4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
          nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  riveste   la
          qualifica di  pubblico  ufficiale.  La  trasmissione  delle
          notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 331 del codice di procedura penale. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          termini e le modalita': 
                  a)   per   assicurare   la    prima    operativita'
          dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi  spazi,
          in via transitoria e per un massimo di  ventiquattro  mesi,
          secondo   opportune   intese   con    le    amministrazioni
          interessate,  per  l'attuazione  delle   disposizioni   del
          presente decreto; 
                  b) mediante opportune intese con le amministrazioni
          interessate,   nel   rispetto   delle   specifiche    norme
          riguardanti l'organizzazione e  il  funzionamento,  per  il
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
          per  il  trasferimento  dei  beni   strumentali   e   della
          documentazione,   anche   di   natura   classificata,   per
          l'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e  la
          corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
          parte delle amministrazioni cedenti 
                5-bis. Fino alla scadenza dei  termini  indicati  nel
          decreto o nei decreti di cui al comma  5,  lettera  b),  la
          gestione delle risorse finanziarie relative  alle  funzioni
          trasferite, compresa la  gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata  dalle  amministrazioni  cedenti.  A
          decorrere dalla  medesima  data  sono  trasferiti  in  capo
          all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi  relativi
          alle funzioni trasferite. 
                6. In relazione al trasferimento  delle  funzioni  di
          cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   m),   dall'AgID
          all'Agenzia, i decreti  di  cui  al  comma  5  definiscono,
          altresi', i raccordi tra le  due  amministrazioni,  per  le
          funzioni che restano di competenza  dell'AgID.  Nelle  more
          dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
          di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID,
          d'intesa con la competente struttura della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
                7.  Al  fine  di  assicurare  la  prima  operativita'
          dell'Agenzia,  il  direttore  generale  dell'Agenzia,  fino
          all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11,  commi
          3 e 4, identifica, assume e liquida gli  impegni  di  spesa
          che saranno  pagati  a  cura  del  DIS,  nell'ambito  delle
          risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito  un
          apposito capitolo nel bilancio del  DIS.  Entro  90  giorni
          dall'approvazione dei regolamenti di cui  all'articolo  11,
          commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei  ministri  da'
          informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
          presente comma. 
                8.  Al  fine  di  assicurare  la  prima  operativita'
          dell'Agenzia,  dalla  data  della  nomina   del   direttore
          generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per  cento  della
          dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
          12, comma 4: 
                  a)  il  DIS  mette  a  disposizione  il   personale
          impiegato  nell'ambito  delle   attivita'   relative   allo
          svolgimento delle funzioni oggetto  di  trasferimento,  con
          modalita'  da  definire  mediante  intese  con  lo   stesso
          Dipartimento; 
                  b) l'Agenzia si  avvale,  altresi',  di  unita'  di
          personale  appartenenti   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, all'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  ad  altre
          pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti,  per
          un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola  volta
          per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate mediante  intese  con  le  rispettive
          amministrazioni di appartenenza. 
                8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
                9. Il regolamento di cui all'articolo  12,  comma  1,
          prevede apposite modalita' selettive  per  l'inquadramento,
          nella misura massima  del  50  per  cento  della  dotazione
          organica complessiva, del personale di cui al comma  8  del
          presente articolo e del personale di cui  all'articolo  12,
          comma 2, lettera b), ove gia'  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione,  nel  contingente  di  personale   addetto
          all'Agenzia di cui al medesimo  articolo  12,  che  tengano
          conto delle mansioni svolte  e  degli  incarichi  ricoperti
          durante il periodo di servizio  presso  l'Agenzia,  nonche'
          delle   competenze   possedute   e   dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per le  specifiche
          posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera  a),  e'
          inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel  ruolo  di
          cui all'articolo  12,  comma  2,  lettera  a),  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo  12,
          comma  1.  Gli  inquadramenti  conseguenti  alle  procedure
          selettive di cui al presente comma, relative  al  personale
          di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo  scadere  dei
          sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
          30 giugno 2022. 
                10.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo  1  del
          testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611. 
                10-bis. In sede di prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                  a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
          1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022; 
                  b) entro il 31  ottobre  2022,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una  relazione
          che da' conto dello stato di attuazione,  al  30  settembre
          2022, delle disposizioni di cui al presente decreto,  anche
          al fine di formulare eventuali proposte in materia. 
                10-ter.  I  pareri  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i  profili  finanziari  e  del
          COPASIR previsti dal presente decreto sono  resi  entro  il
          termine di trenta giorni dalla  trasmissione  dei  relativi
          schemi di decreto,  decorso  il  quale  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
          dei relativi provvedimenti.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          sono attribuite in via esclusiva: 
                  a) l'alta direzione e la  responsabilita'  generale
          delle politiche di cybersicurezza; 
                  b)  l'adozione   della   strategia   nazionale   di
          cybersicurezza, sentito il Comitato  interministeriale  per
          la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; 
                  c) la nomina e la revoca del direttore  generale  e
          del   vice   direttore   generale   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale  di  cui  all'articolo  5,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
                2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui  al
          comma 1, lettera  a),  e  dell'attuazione  della  strategia
          nazionale di cybersicurezza, il  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, sentito il CIC, impartisce le  direttive  per
          la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
          l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale. 
                3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa
          preventivamente il Comitato parlamentare per  la  sicurezza
          della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo  30  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni  parlamentari
          competenti circa le nomine di cui al comma 1,  lettera  c),
          del presente articolo.». 
                «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale).  -
          1. E' istituita, a tutela  degli  interessi  nazionali  nel
          campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,  denominata  ai  fini   del   presente   decreto
          «Agenzia», con sede in Roma. 
                2. L'Agenzia ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico  ed  e'   dotata   di   autonomia   regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
          finanziaria, nei limiti di  quanto  previsto  dal  presente
          decreto.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita'   delegata,   ove   istituita,   si   avvalgono
          dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  al
          presente decreto. 
                3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
          soggetti  appartenenti  a  una  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 18, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, in possesso di una documentata esperienza  di  elevato
          livello nella gestione  di  processi  di  innovazione.  Gli
          incarichi del  direttore  generale  e  del  vice  direttore
          generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
          rinnovabili, con successivi provvedimenti, per  una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
          generale ed il vice direttore generale, ove provenienti  da
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          collocati fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
          Per quanto previsto  dal  presente  decreto,  il  direttore
          generale  dell'Agenzia  e'   il   diretto   referente   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'Autorita'
          delegata,  ove   istituita,   ed   e'   gerarchicamente   e
          funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia.  Il
          direttore   generale   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Agenzia. 
                4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal  presente
          decreto e dalle disposizioni la cui  adozione  e'  prevista
          dallo stesso. 
                5. L'Agenzia puo' richiedere,  anche  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  e  nel  rispetto  degli  ambiti   di
          precipua competenza,  la  collaborazione  di  altri  organi
          dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze  armate,
          delle  forze  di  polizia  o  di  enti  pubblici   per   lo
          svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
                6. Il COPASIR, ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'
          articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
          puo'   chiedere   l'audizione   del   direttore    generale
          dell'Agenzia su questioni di propria competenza.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  17  della
          citata  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma  2,  lettera  a)
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  si  rinvia  alle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.   6   (Organizzazione   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza  nazionale).  -  1.  L'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia sono  definiti  da  un  apposito
          regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
          fino ad  un  numero  massimo  di  otto  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
          trenta articolazioni di livello dirigenziale  non  generale
          nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
          ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 
                2. - 3. Omissis.».